Art. 3
Quadro di campionamento e analisi
In vigore dal 17 nov 2020
Quadro di campionamento e analisi
1) Gli Stati membri campionano le diverse popolazioni di animali da produzione alimentare e le carni fresche da essi ottenute, come specificato all’, paragrafo 4, e sottopongono a test gli isolati batterici da essi ottenuti al fine di verificare la sensibilità antimicrobica conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A dell’allegato.
Per il monitoraggio della Salmonella spp. nelle popolazioni di polli da carne, galline ovaiole e tacchini da ingrasso, gli Stati membri possono tuttavia utilizzare isolati batterici già ottenuti per campionamento nel quadro dei programmi di controllo nazionali di cui all’ del regolamento (CE) n. 2160/2003.
2) I laboratori nazionali di riferimento per l’AMR, o altri laboratori designati dall’autorità competente a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sono responsabili:
a)
dell’esecuzione dei test di sensibilità antimicrobica degli isolati batterici di cui al paragrafo 1, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 4, dell’allegato;
b)
dell’esecuzione del monitoraggio specifico di E. coli produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 5, dell’allegato;
c)
dell’applicazione del metodo alternativo di cui alla parte A, punto 6, dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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