Art. 4

Relazioni annuali sull’AMR e valutazione

In vigore dal 17 nov 2020
Relazioni annuali sull’AMR e valutazione Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i risultati del loro monitoraggio della resistenza agli antimicrobici, conformemente alle prescrizioni di cui alla parte B dell’allegato. Gli Stati membri valutano anche i risultati del loro monitoraggio annuale dell’AMR e inseriscono questa valutazione nella relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.
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