Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 nov 2020
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (7); c) le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); d) le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); e) le definizioni di cui alla direttiva 2003/99/CE; f) le definizioni di cui al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); g) «lotto di macellazione»: un gruppo di animali provenienti dalla stessa mandria, allevati nelle stesse condizioni e avviati al macello lo stesso giorno.
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Definizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2020/1729) — Testo vigente | Portale Normativo