Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 nov 2020
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a)
le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
b)
le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (7);
c)
le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
d)
le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
e)
le definizioni di cui alla direttiva 2003/99/CE;
f)
le definizioni di cui al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
g)
«lotto di macellazione»: un gruppo di animali provenienti dalla stessa mandria, allevati nelle stesse condizioni e avviati al macello lo stesso giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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