Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 nov 2020
Oggetto e ambito di applicazione 1)   La presente decisione stabilisce norme armonizzate per il periodo 2021-2027 per quanto riguarda il monitoraggio e le relazioni sulla resistenza agli antimicrobici (antimicrobial resistance — AMR) cui devono provvedere gli Stati membri conformemente all’, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, nonché all’allegato II, parte B, e all’allegato IV della stessa. 2)   Il monitoraggio e le relazioni sull’AMR riguardano i seguenti batteri: a) Salmonella spp.; b) Campylobacter coli (C. coli); c) Campylobacter jejuni (C. jejuni); d) Escherichia coli (E. coli) indicatore commensale; e) Salmonella spp. ed E. coli che producono i seguenti enzimi: i Beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL); ii Beta-lattamasi AmpC (AmpC); iii Carbapenemasi. 3)   Il monitoraggio e le relazioni sull’AMR possono riguardare Enterococcus faecalis (E. faecalis) ed Enterococcus faecium (E. faecium) indicatori commensali. 4)   Il monitoraggio e le relazioni sull’AMR riguardano le seguenti popolazioni di animali da produzione alimentare e i seguenti alimenti: a) polli da carne; b) galline ovaiole; c) tacchini da ingrasso; d) bovini di età inferiore a un anno; e) suini da ingrasso; f) carni fresche di polli da carne; g) carni fresche di tacchini; h) carni fresche di suini; i) carni fresche di bovini. 5)   Gli Stati membri monitorano e redigono relazioni sulla resistenza agli antimicrobici in specifiche combinazioni di batteri/sostanze antimicrobiche/popolazioni di animali da produzione alimentare e carni fresche da essi ottenute conformemente agli .
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