Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 nov 2020
Oggetto e ambito di applicazione
1) La presente decisione stabilisce norme armonizzate per il periodo 2021-2027 per quanto riguarda il monitoraggio e le relazioni sulla resistenza agli antimicrobici (antimicrobial resistance — AMR) cui devono provvedere gli Stati membri conformemente all’, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, nonché all’allegato II, parte B, e all’allegato IV della stessa.
2) Il monitoraggio e le relazioni sull’AMR riguardano i seguenti batteri:
a)
Salmonella spp.;
b)
Campylobacter coli (C. coli);
c)
Campylobacter jejuni (C. jejuni);
d)
Escherichia coli (E. coli) indicatore commensale;
e)
Salmonella spp. ed E. coli che producono i seguenti enzimi:
i
Beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL);
ii
Beta-lattamasi AmpC (AmpC);
iii
Carbapenemasi.
3) Il monitoraggio e le relazioni sull’AMR possono riguardare Enterococcus faecalis (E. faecalis) ed Enterococcus faecium (E. faecium) indicatori commensali.
4) Il monitoraggio e le relazioni sull’AMR riguardano le seguenti popolazioni di animali da produzione alimentare e i seguenti alimenti:
a)
polli da carne;
b)
galline ovaiole;
c)
tacchini da ingrasso;
d)
bovini di età inferiore a un anno;
e)
suini da ingrasso;
f)
carni fresche di polli da carne;
g)
carni fresche di tacchini;
h)
carni fresche di suini;
i)
carni fresche di bovini.
5) Gli Stati membri monitorano e redigono relazioni sulla resistenza agli antimicrobici in specifiche combinazioni di batteri/sostanze antimicrobiche/popolazioni di animali da produzione alimentare e carni fresche da essi ottenute conformemente agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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