Art. 4
In vigore dal 16 nov 2020
Entro il 30 settembre 2025, le autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione di controllo per consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione stabilite all’ continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo deve contenere le informazioni che figurano nell’allegato II.
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