Art. 3
In vigore dal 16 nov 2020
Entro il 1o gennaio 2021 le autorità spagnole comunicano alla Commissione l’elenco iniziale dei prodotti cui si applicano esenzioni o riduzioni. Tali prodotti rientrano nelle categorie di prodotti di cui all’allegato I. Le autorità spagnole possono apportare modifiche all’elenco dei prodotti, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione.
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