Art. 2
In vigore dal 16 nov 2020
1. Le autorità spagnole selezionano i prodotti di cui all’, paragrafo 1, tenendo conto dei criteri seguenti:
a)
è dimostrata l’esistenza di una produzione locale, la cui quota del mercato locale è pari almeno al 5 %;
b)
è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbe compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %;
c)
è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei costi della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.
2. Le autorità spagnole possono derogare alle soglie fissate per le quote di mercato, di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in circostanze debitamente giustificate, tra cui:
a)
una produzione ad alto impiego di manodopera;
b)
una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale;
c)
una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche;
d)
una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate;
e)
la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1792:oj#art-2