Art. 2

In vigore dal 16 nov 2020
1.   Le autorità spagnole selezionano i prodotti di cui all’, paragrafo 1, tenendo conto dei criteri seguenti: a) è dimostrata l’esistenza di una produzione locale, la cui quota del mercato locale è pari almeno al 5 %; b) è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbe compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %; c) è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei costi della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. 2.   Le autorità spagnole possono derogare alle soglie fissate per le quote di mercato, di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in circostanze debitamente giustificate, tra cui: a) una produzione ad alto impiego di manodopera; b) una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale; c) una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche; d) una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate; e) la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie.
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