Art. 1
In vigore dal 16 nov 2020
1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 TFUE, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I, fabbricati localmente nelle Isole Canarie, esenzioni totali dall’imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias» («imposta AIEM») o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2027. Tali esenzioni o riduzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.
2. L’applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni parziali di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al 15 % per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I.
Le autorità spagnole assicurano che le esenzioni o le riduzioni applicate ai prodotti non superino la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività locali. L’aliquota differenziata autorizzata non supera i costi supplementari dimostrati.
3. Eccetto in casi debitamente giustificabili, al vantaggio fiscale si applica un limite di 150 milioni di EUR all’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1792:oj#art-1