Art. 6

In vigore dal 16 nov 2020
Entro il 30 settembre 2025 al più tardi, il Portogallo invia alla Commissione una relazione di controllo onde consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione fissate agli continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo deve contenere le informazioni che figurano nell’allegato.
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