Art. 2
In vigore dal 16 nov 2020
In deroga all’articolo 110 TFUE, il Portogallo è autorizzato ad applicare un’aliquota d’accisa inferiore all’aliquota piena applicabile all’alcol fissata conformemente all’ della direttiva 92/84/CEE, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti che sono consumati nel Portogallo continentale nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, al rum, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti che sono consumati nel Portogallo continentale.
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