Art. 4
In vigore dal 16 nov 2020
L’aliquota d’accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all’ della presente decisione può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all’aliquota dell’accisa nazionale standard sull’alcol.
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