Art. 3
In vigore dal 16 nov 2020
1. Nella regione autonoma di Madera l’autorizzazione di cui agli dev’essere limitata ai seguenti prodotti:
a)
fino al 24 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell’allegato III del citato regolamento, e dal 25 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che porta l’indicazione geografica «Rum da Madera»;
b)
fino al 24 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali, e dal 25 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 33 e 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 prodotti da frutta o piante locali.
2. Nella regione autonoma delle Azzorre, l’autorizzazione di cui agli dev’essere limitata ai seguenti prodotti:
a)
fino al 24 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 ottenuto da canna da zucchero regionale, e dal 25 maggio 2021 al rum definito alla categoria 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 ottenuto da canna da zucchero regionale;
b)
fino al 24 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali, e dal 25 maggio 2021 ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, alle categorie 33 e 34 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 prodotti da frutta o piante locali;
c)
fino al 24 maggio 2021 alle acquaviti ottenute da vino oppure da vinaccia o marc che presentano le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, e dal 25 maggio 2021 alle acquaviti ottenute da vino oppure da vinaccia o marc che presentano le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787.
Storico versioni
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