Art. 4

In vigore dal 6 nov 2020
1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici predisposti dall’AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione effettuata dal Consiglio. 2.   La Commissione europea trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2.
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