Art. 2
In vigore dal 6 nov 2020
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata all’AIEA. Essa svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce i necessari accordi con l’AIEA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1656:oj#art-2