Art. 2

In vigore dal 6 nov 2020
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata all’AIEA. Essa svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce i necessari accordi con l’AIEA.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/1656 — Testo vigente | Portale Normativo