Art. 3

In vigore dal 6 nov 2020
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a 11 582 300 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo stabilito al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione europea vigila sulla corretta gestione dell’importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di finanziamento con l’AIEA. La convenzione di finanziamento dispone che l’AIEA assicuri al contributo dell’Unione una visibilità commisurata alla sua entità. 4.   La Commissione europea si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.
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