Art. 1
In vigore dal 6 nov 2020
1. Al fine di continuare ad attuare in modo efficace la strategia, l’Unione sostiene le attività dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) volte a:
a)
contribuire agli sforzi profusi a livello mondiale per conseguire un’efficace sicurezza nucleare, definendo orientamenti globali in materia di sicurezza nucleare e, su richiesta, promuovendone l’utilizzo mediante valutazioni inter pares, servizi di consulenza e sviluppo di capacità, tra cui attività di istruzione e formazione;
b)
fornire assistenza relativamente al rispetto degli strumenti giuridici internazionali pertinenti e alla loro attuazione nonché per rafforzare la cooperazione internazionale e il coordinamento dell’assistenza; e
c)
sostenere il mandato dell’AIEA di svolgere un ruolo centrale e rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, in risposta alle priorità degli Stati membri espresse nelle decisioni e nelle risoluzioni degli organi direttivi dell’AIEA.
2. I progetti che saranno finanziati dall’Unione sostengono quanto segue:
a)
progetti prioritari e trasversali in materia di sicurezza nucleare quli l’universalizzazione dell’emendamento della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, i servizi in materia di sicurezza informatica e tecnologie dell’informazione e il rafforzamento della cultura della sicurezza nucleare,
b)
gestione delle informazioni con particolare attenzione alla valutazione delle esigenze, delle priorità e delle minacce in materia di sicurezza nucleare;
c)
sicurezza nucleare dei materiali e degli impianti associati con particolare attenzione al miglioramento della protezione fisica e della contabilità e del controllo dei materiali nucleari per l’intero ciclo del combustibile e aldocumento di riflessione sull’applicazione delle misure di protezione fisica nell’era della COVID-19;
d)
sicurezza nucleare dei materiali al di fuori del controllo regolamentare con particolare attenzione all’infrastruttura di risposta istituzionale per i materiali al di fuori del controllo regolamentare;
e)
sviluppo di programmi e cooperazione internazionale con particolare attenzione allo sviluppo di programmi di istruzione e formazione;
f)
attività di istruzione e sviluppo di capacità specifiche per genere nel settore della sicurezza nucleare;
3. In sede di attuazione dei progetti, di cui al paragrafo 2, che sostengono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2, è assicurata la visibilità dell’Unione nonché la gestione adeguata dei programmi nell’esecuzione della presente decisione.
4. I progetti di cui al paragrafo 2 sono realizzati a beneficio di tutti gli Stati membri e non membri dell’AIEA.
5. Tutte le componenti dei progetti sono affiancate da attività di sensibilizzazione pubblica proattive e innovative e le risorse sono assegnate di conseguenza.
6. Una descrizione dettagliata dei progetti, di cui al paragrafo 2, figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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