Art. 18

Durata delle limitazioni

In vigore dal 3 lug 2020
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano. 2.   Qualora i motivi della limitazione di cui all’ o 16 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e spiega i motivi della limitazione all’interessato. Nel contempo la Commissione informa l’interessato della possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 3.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi dopo l’adozione e comunque all’atto della chiusura della pertinente attività del responsabile della protezione dei dati. Successivamente la Commissione valuta su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni o rinvii.
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