Art. 18
Durata delle limitazioni
In vigore dal 3 lug 2020
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano.
2. Qualora i motivi della limitazione di cui all’ o 16 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e spiega i motivi della limitazione all’interessato. Nel contempo la Commissione informa l’interessato della possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi dopo l’adozione e comunque all’atto della chiusura della pertinente attività del responsabile della protezione dei dati. Successivamente la Commissione valuta su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni o rinvii.
Storico versioni
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