Art. 17
Registrazione delle limitazioni
In vigore dal 3 lug 2020
Registrazione delle limitazioni
1. La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione caso per caso della relativa necessità e proporzionalità, tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
A tal fine la registrazione indica in che modo l’esercizio del diritto rischia di pregiudicare l’obiettivo dei compiti del responsabile della protezione dei dati a norma della presente decisione o le limitazioni applicate ai sensi dell’, paragrafi 2 o 3, o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati.
2. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, questi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
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