Art. 14

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 3 lug 2020
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web informative sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo ai compiti del responsabile della protezione dei dati che comportano il trattamento dei loro dati personali. 2.   La Commissione informa individualmente, nella forma appropriata, chiunque essa consideri una persona interessata dai compiti del responsabile della protezione dei dati o un informatore. 3.   Qualora limiti in tutto o in parte la comunicazione agli interessati delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’.
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