Art. 9

Registro centrale

In vigore dal 5 mag 2020
Registro centrale 1.   I titolari del trattamento presentano i propri registri delle attività di trattamento al responsabile della protezione dei dati che mantiene i registri in un registro centrale. 2.   Il registro centrale funge da repertorio di tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte presso la BCE. Il registro centrale costituisce una fonte d’informazione per gli interessati e agevola l’esercizio dei diritti di cui godono a norma degli articoli da 17 a 24 del regolamento (UE) 2018/1725. Il registro centrale è reso accessibile al pubblico. Il registro centrale contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 2018/1725.
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