Art. 11
Esercizio dei diritti degli interessati
In vigore dal 5 mag 2020
Esercizio dei diritti degli interessati
1. Gli interessati possono contattare il titolare del trattamento competente al fine di esercitare i loro diritti a norma degli articoli da 17 a 24 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. I diritti degli interessati possono essere esercitati solo dagli interessati o dal loro rappresentante debitamente autorizzato. Tali persone possono esercitare tali diritti gratuitamente.
3. Le richieste di esercizio dei diritti degli interessati sono presentate al titolare del trattamento competente per iscritto o, se del caso, per via elettronica. Una volta ricevuta la richiesta da parte di un interessato, il titolare del trattamento competente invia all’interessato un avviso di ricevimento entro cinque giorni lavorativi, gli comunica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li informa della possibilità di proporre reclamo al GEPD e di proporre ricorso giurisdizionale.
4. Se il titolare del trattamento competente nutre ragionevoli dubbi circa l’identità dell’interessato, o del suo rappresentante autorizzato, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per identificare l’interessato o il suo rappresentante autorizzato. Se l’interessato è rappresentato da un rappresentante autorizzato, il titolare del trattamento competente verifica anche la relativa autorizzazione. Il titolare del trattamento competente può chiedere ulteriori informazioni all’interessato al fine di chiarire la richiesta dell’interessato e affrontarla in modo efficace.
5. Conformemente all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento competente fornisce all’interessato le informazioni relative a qualsiasi azione intrapresa in relazione a una richiesta senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Ove necessario, tale periodo può essere prorogato di altri due mesi, tenendo conto della complessità e del numero di richieste degli interessati ricevute dal titolare del trattamento competente. Il titolare del trattamento competente informa l’interessato di qualsiasi proroga entro un mese dal ricevimento della richiesta e indica i motivi del ritardo.
6. Il titolare del trattamento competente risponde alla richiesta dell’interessato per iscritto, se del caso, e se la richiesta dell’interessato è stata presentata con mezzi elettronici, il titolare del trattamento in questione fornisce anche le informazioni richieste per via elettronica.
7. L’interessato può contattare in qualsiasi momento il responsabile della protezione dei dati, in particolare se:
a)
il titolare del trattamento competente non rispetta i termini di cui ai paragrafi 3 e 5;
b)
l’interessato non è soddisfatto delle azioni intraprese dal titolare del trattamento; o
c)
l’interessato desidera presentare un reclamo al GEPD.
Il responsabile della protezione dei dati informa il titolare del trattamento competente in merito all’opportuna linea d’azione.
8. Qualora le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento competente può, previa consultazione del responsabile della protezione dei dati, rifiutare di soddisfare la richiesta conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, dandone informazione all’interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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