Art. 8
Coordinatori della protezione dei dati
In vigore dal 5 mag 2020
Coordinatori della protezione dei dati
1. I coordinatori della protezione dei dati assistono i titolari del trattamento nell’adempimento dei loro obblighi, su richiesta di questi ultimi ovvero di propria iniziativa. I coordinatori della protezione dei dati contattano i titolari del trattamento, che forniscono loro tutte le informazioni necessarie.
2. I coordinatori della protezione dei dati assistono il responsabile della protezione dei dati:
a)
nell’individuare il pertinente titolare del trattamento di operazioni di trattamento relative a dati personali;
b)
nel promuovere e accrescere la consapevolezza riguardo al parere del responsabile della protezione dei dati e nel prestare supporto al titolare del trattamento competente secondo le direttive del responsabile della protezione dei dati;
c)
nel prestare supporto al pertinente titolare del trattamento nel tenere i registri delle attività di trattamento dei dati conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725 e nell’assicurare che i registri siano precisi e aggiornati;
d)
nell’affrontare altre questioni riguardanti i compiti del responsabile della protezione dei dati, come concordato tra il responsabile della protezione dei dati e i responsabili della gestione dei coordinatori della protezione dei dati.
3. In genere, un coordinatore della protezione dei dati è uno specialista della gestione delle informazioni oppure ha le competenze e/o la formazione pertinenti.
Storico versioni
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