Art. 6
Responsabile della protezione dei dati e procedura d’indagine
In vigore dal 5 mag 2020
Responsabile della protezione dei dati e procedura d’indagine
1. Qualunque richiesta di indagine di cui all’, lettera b), è rivolta al responsabile della protezione dei dati per iscritto.
2. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, il responsabile della protezione dei dati invia un avviso di ricevimento al richiedente.
3. Il responsabile della protezione dei dati può indagare sulla questione oggetto della richiesta in loco e richiedere una dichiarazione scritta a un titolare del trattamento. Il titolare del trattamento competente risponde al responsabile della protezione dei dati entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultimo. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere ulteriori informazioni o assistenza a qualsiasi area operativa della BCE in qualsiasi momento. L’area operativa coinvolta fornisce tali ulteriori informazioni o assistenza entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta del responsabile della protezione dei dati.
4. Il responsabile della protezione dei dati considera le questioni e i fatti relativi all’indagine in modo imparziale e con il dovuto rispetto dei diritti degli interessati. Se ritenuto opportuno e fatto salvo il paragrafo 5, il responsabile della protezione dei dati informa dell’inchiesta tutte le altre parti interessate.
5. Il responsabile della protezione dei dati assicura che la richiesta rimanga riservata e che sia comunicata solo nella misura necessaria ai fini dell’indagine, a meno che l’interessato dia il proprio consenso alla richiesta di non riservatezza.
6. Il responsabile della protezione dei dati riferisce al richiedente entro tre mesi di calendario dal ricevimento della richiesta.
Storico versioni
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