Art. 10
Contitolari del trattamento
In vigore dal 5 mag 2020
Contitolari del trattamento
1. I rispettivi obblighi in materia di protezione dei dati per ogni contitolare del trattamento sono stabiliti a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel caso in cui la BCE agisca in qualità di contitolare del trattamento insieme a uno o più titolari del trattamento, le responsabilità dei contitolari riguardo all’osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati sono determinate mediante un accordo tra i contitolari, salvo che e nella misura in cui tali responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui sono soggetti i contitolari del trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:655:oj#art-10