Art. 7

Controparti idonee

In vigore dal 3 feb 2020
Controparti idonee Sono controparti idonee per il PSPP: a) i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi dell'.1 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e b) ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.
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