Art. 7
Controparti idonee
In vigore dal 3 feb 2020
Controparti idonee
Sono controparti idonee per il PSPP:
a)
i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi dell'.1 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e
b)
ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:188:oj#art-7