Art. 6

Allocazione dei portafogli

In vigore dal 3 feb 2020
Allocazione dei portafogli 1.   Il valore contabile degli acquisti netti nell’anno di calendario è ripartito come segue: a) 10% in titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, b) 90% in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute. 2.   Il valore contabile degli acquisti netti di titoli di debito negoziabili nell’anno di calendario è ripartito tra le banche centrali dell’Eurosistema come segue: a) 10% alla BCE, e b) 90% alle BCN. 3.   I pagamenti del capitale rivenienti da titoli di debito negoziabili in scadenza emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e da agenzie riconosciute sono reinvestiti mediante l’acquisto di titoli di debito negoziabili idonei emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e da agenzie riconosciute. Il reinvestimento dei pagamenti di capitale sono distribuiti nell’anno per consentire una presenza di mercato regolare e bilanciata. I pagamenti di capitale da titoli di debito negoziabili in scadenza emessi da organizzazioni internazionali e da banche multilaterali di sviluppo sono reinvestiti mediante l’acquisto di strumenti di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni internazionali e da banche multilaterali di sviluppo. 4.   La ripartizione tra le giurisdizioni degli acquisti netti complessivi di titoli di debito negoziabili emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, continua ad essere condotta, per consistenza, secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE della BCN rispettiva di cui all’articolo 29 dello Statuto del SEBC. 5.   Le banche centrali dell'Eurosistema applicano un criterio di specializzazione per l'allocazione dei titoli di debito negoziabili da acquistare nell'ambito del PSPP. Il Consiglio direttivo consente deviazioni contingenti dal criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano la realizzazione di tale criterio o rendano altrimenti consigliabili degli scostamenti, al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del PSPP. In particolare, ciascuna BCN acquista titoli idonei degli emittenti della propria giurisdizione. I titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee possono essere acquistati da tutte le BCN. La BCE acquista i titoli emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute di tutte le giurisdizioni. 6.   Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo e amministrazioni regionali e locali idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN.
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