Art. 5

Limiti all'acquisto

In vigore dal 3 feb 2020
Limiti all'acquisto 1.   Fatto salvo l', si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell', dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è il seguente: a) 50% per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee; b) 33% per codice ISIN per altri titoli di debito negoziabili idonei, con l'eccezione del 25% per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, da innalzare al 33% sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33% per codice ISIN di tali titoli non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito. 2.   A tutti i titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP e con scadenze residue corrispondenti a quelle indicate nell', dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema, si applicano i limiti aggregati di seguito indicati: a) 50% dei titoli in circolazione di un emittente che sia un'organizzazione internazionale o una banca multilaterale di sviluppo idonea; ovvero b) 33 % dei titoli in circolazione di un emittente diverso da un'organizzazione internazionale o da una banca multilaterale di sviluppo idonea. 3.   Con riguardo ai titoli di debito di cui all', paragrafo 2, lettera d), si applicano limiti diversi relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione. Questi limiti saranno fissati dal Consiglio direttivo tenendo in debito conto gli aspetti relativi alla gestione del rischio e al funzionamento del mercato.
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