Art. 3

Criteri di idoneità per i titoli di debito negoziabili

In vigore dal 3 feb 2020
Criteri di idoneità per i titoli di debito negoziabili 1.   Fatti salvi i requisiti indicati nel presente articolo, sono idonei per gli acquisti da parte delle banche centrali dell'Eurosistema nell'ambito del PSPP i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, da agenzie riconosciute situate nell'area dell'euro, da organizzazioni internazionali situate nell'area dell'euro e da banche multilaterali di sviluppo situate nell'area dell'euro. 2.   Per risultare idonei all’acquisto nell'ambito del PSPP, i titoli di debito negoziabili devono soddisfare i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4), fatti salvi i seguenti requisiti: a) l'emittente o il garante dei titoli di debito negoziabili ha una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell'ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema; b) se sono disponibili più valutazioni attribuite da ECAI all'emittente o al garante, si segue la regola del first-best, ossia si applica la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante. Se il rispetto dei requisiti di qualità creditizia è stabilito sulla base di una valutazione attribuita da ECAI al garante, la garanzia soddisfa le caratteristiche di una garanzia idonea indicate nell'articolo 87 e negli articoli da 113 a 115 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); c) in mancanza di un rating da ECAI all'emittente e di un rating da ECAI al garante, un titolo di debito negoziabile ha una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema; d) se la valutazione di qualità creditizia fornita da un'ECAI accettata all'emittente, al garante o all’emissione non corrisponde almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, i titoli di debito negoziabili sono idonei solamente nel caso in cui siano emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro che siano soggetti ad un programma di assistenza finanziaria e in relazione ai quali l'applicazione delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema sia sospesa da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell' dell'Indirizzo BCE/2014/31 (5); e) in caso di riesame di un programma di assistenza finanziaria in corso, l'idoneità ai fini degli acquisti per il PSPP è sospesa e riprende solamente nell'ipotesi di un esito positivo del riesame. 3.   Per essere idonei per l’acquisto nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di un anno e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'Eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali possono effettuare altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute. 4.   Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.
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