Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 feb 2020
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «banca centrale dell'Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN»);
2)
per «agenzia riconosciuta» si intende un soggetto che l'Eurosistema ha classificato come tale;
3)
per «organizzazione internazionale» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 118 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;
4)
per «banca multilaterale di sviluppo» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;
5)
per «esito positivo del riesame» si intende la più recente tra le seguenti due decisioni: la decisione del Consiglio di amministrazione del Meccanismo europeo di stabilità e, nel caso in cui il Fondo monetario internazionale (FMI) cofinanzi il programma di assistenza finanziaria, del Comitato esecutivo del FMI, di approvare la successiva erogazione nel contesto di tale programma, restando inteso che ambedue le decisioni sono necessarie alla ripresa degli acquisti in base al PSPP;
6)
per «consistenza» si intende la somma del valore contabile, al momento dell’acquisto, di tutti gli acquisti effettuati in titoli di debito negoziabili, tenuto conto dei rimborsi di capitale in scadenza avvenuti;
7)
per «acquisti netti» si intendono gli acquisti dei titoli di debito negoziabili idonei in un determinato mese, al netto degli importi rimborsati rivenienti da titoli in scadenza acquistati nell’ambito del PAA in quel dato mese;
8)
per «acquisti netti complessivi» si intende la somma degli acquisti netti dall’inizio del rispettivo programma di acquisto.
Elenchi dei soggetti di cui ai numeri da 2 a 4 sono pubblicati sul sito internet della BCE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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