Art. 5

In vigore dal 24 gen 2020
1.   Il recupero degli aiuti concessi a norma dei regimi di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   La Repubblica di Estonia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:104:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo