Art. 5
In vigore dal 24 gen 2020
1. Il recupero degli aiuti concessi a norma dei regimi di cui all’ è immediato ed effettivo.
2. La Repubblica di Estonia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:104:oj#art-5