Art. 6
In vigore dal 24 gen 2020
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica di Estonia trasmette le seguenti informazioni:
l’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare da AS Tartu Agro, che ha ricevuto aiuti non rientranti nell’ambito di applicazione della norma de minimis, del regolamento (UE) n. 702/2014 o di qualsiasi regime di aiuti approvato;
2. La Repubblica di Estonia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.
Storico versioni
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