Art. 3
In vigore dal 24 gen 2020
Gli aiuti individuali concessi nel quadro della misura di cui all’ che, alla data in cui sono concessi, soddisfano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (39) o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto applicabile a detto tipo di aiuti.
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