Art. 11

Controlli ufficiali all’atto dell’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati e di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco originari di paesi terzi non europei

In vigore dal 26 nov 2019
Controlli ufficiali all’atto dell’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati e di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco originari di paesi terzi non europei 1.   Tutte le spedizioni dei vegetali specificati, di legname dei vegetali specificati diverso dal legname in forma di materiale da imballaggio di legno, e tutte le spedizioni di legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, introdotte nell’Unione da un paese terzo non europeo in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, sono sottoposte ad accurati controlli ufficiali nel punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabilito a norma dell’ della direttiva 2004/103/CE della Commissione (9). 2.   Tali controlli ufficiali includono un’ispezione visiva nonché, ove opportuno, il campionamento e l’analisi della partita dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci per confermare l’assenza dell’organismo specificato.
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Controlli ufficiali all’atto dell’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati e di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco originari di paesi terzi non europei (Art. 11 Decisione (UE) 2019/2032) — Testo vigente | Portale Normativo