Art. 10
Introduzione nell’Unione di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco
In vigore dal 26 nov 2019
Introduzione nell’Unione di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco
1. Il legname dei vegetali specificati, diverso dal legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, e la corteccia separata dal tronco, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali, e diversi dal legname in forma di materiale da imballaggio in legno, originari di paesi terzi non europei, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se accompagnati dal certificato di cui all’, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.
2. Tale certificato contiene una delle constatazioni seguenti alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:
a)
il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di un paese che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
b)
il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c)
esso è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; l’esecuzione del trattamento termico è comprovata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sul certificato.
3. Il legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, e il legname di corteccia separata dal tronco, ottenuti completamente o in parte da tali conifere, originari di paesi terzi non europei, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se accompagnati dal certificato di cui all’, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.
4. Tale certificato contiene una delle constatazioni seguenti alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:
a)
il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di un paese che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
b)
il legname o la corteccia separata dal tronco è originario/a di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
c)
esso è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname; l’esecuzione del trattamento termico è comprovata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
Storico versioni
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