Art. 12

Osservanza delle disposizioni

In vigore dal 26 nov 2019
Osservanza delle disposizioni Gli Stati membri abrogano o modificano le misure da essi adottate per proteggere il proprio territorio dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato in modo da conformarsi alla presente decisione. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.
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Osservanza delle disposizioni (Art. 12 Decisione (UE) 2019/2032) — Testo vigente | Portale Normativo