Art. 4

Attività della rete eHealth

In vigore dal 22 ott 2019
Attività della rete eHealth 1.   Nel perseguire l’obiettivo di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, la rete eHealth può, in particolare: a) facilitare una maggiore interoperabilità dei sistemi nazionali delle tecnologie di informazione e di comunicazione e la trasferibilità transfrontaliera dei dati sanitari elettronici nell’assistenza sanitaria transfrontaliera; b) fornire orientamenti agli Stati membri, in collaborazione con altre autorità di vigilanza competenti, per quanto riguarda la condivisione dei dati sanitari tra gli Stati membri e la possibilità per i cittadini di avere accesso ai propri dati sanitari e di condividerli; c) fornire orientamenti agli Stati membri e facilitare lo scambio di buone pratiche in merito allo sviluppo di servizi sanitari digitali differenti, come la telemedicina, la sanità mobile o le nuove tecnologie nel settore dei megadati e dell’intelligenza artificiale, tenendo conto delle azioni in corso a livello dell’UE; d) fornire orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda il sostegno alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della prestazione dell’assistenza sanitaria grazie un uso migliore dei dati sanitari e l’accrescimento delle competenze digitali dei pazienti e degli operatori sanitari; e) fornire orientamenti agli Stati membri e facilitare lo scambio volontario di migliori pratiche sugli investimenti in infrastrutture digitali; f) fornire agli Stati membri, in collaborazione con altri organismi e soggetti interessati, orientamenti sui necessari casi d’uso per l’interoperabilità clinica e gli strumenti per realizzarla; g) fornire ai membri orientamenti sulla sicurezza dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online o di altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth, tenendo conto della legislazione e dei documenti elaborati a livello dell’Unione, in particolare nel settore della sicurezza, nonché delle raccomandazioni nel settore della cibersicurezza, operando in stretta collaborazione con il gruppo di cooperazione in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e con l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza nonché con le autorità nazionali, se del caso. 2.   Nell’elaborazione di orientamenti in merito a metodi efficaci per consentire l’uso di informazioni mediche per la sanità pubblica e la ricerca di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/24/UE, la rete eHealth tiene conto degli orientamenti adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati e, se del caso, lo consulta. Tali orientamenti possono anche riguardare le informazioni scambiate tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online o altri servizi europei di eHealth condivisi.
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