Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2019
Definizioni
1. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a)
«rete eHealth»: la rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri e che persegue gli obiettivi di cui all’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE;
b)
«punti di contatto nazionali per l’eHealth»: i portali tecnici e organizzativi per la prestazione di servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online sotto la responsabilità degli Stati membri;
c)
«servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online»: i servizi esistenti che sono trattati tramite i punti di contatto nazionali per l’eHealth e una piattaforma di servizi digitali chiave sviluppata dalla Commissione ai fini dell’assistenza sanitaria transfrontaliera;
d)
«infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online»: l’infrastruttura che consente la prestazione di servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online tramite i punti di contatto nazionali per l’eHealth e la piattaforma europea di servizi digitali chiave. Tale infrastruttura comprende sia i servizi generici, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 283/2014, sviluppati dagli Stati membri, sia una piattaforma di servizi digitali chiave, quale definita all’, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, sviluppata dalla Commissione;
e)
«altri servizi europei di eHealth condivisi»: i servizi digitali che possono essere sviluppati nel quadro della rete eHealth e condivisi tra gli Stati membri;
f)
«modello di governance»: una serie di norme relative alla designazione degli organismi che partecipano ai processi decisionali relativi all’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online o ad altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth, nonché la descrizione di tali processi.
2. Le definizioni di cui ai punti 1), 2), 7) e 8) dell’ del regolamento (UE) 2016/679 si applicano di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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