Art. 3

Membri della rete eHealth

In vigore dal 22 ott 2019
Membri della rete eHealth 1.   I membri della rete eHealth sono le autorità degli Stati membri responsabili dell’assistenza sanitaria online, designate dagli Stati membri che partecipano alla rete eHealth. 2.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla rete eHealth notificano per iscritto alla Commissione: a) la decisione di partecipare alla rete eHealth; b) l’autorità nazionale responsabile dell’assistenza sanitaria online che diventerà membro della rete eHealth, nonché il nome del rappresentante e quello del suo supplente. 3.   I membri notificano per iscritto alla Commissione: a) la loro decisione di recedere dalla rete eHealth; b) qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b). 4.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco dei membri che partecipano alla rete eHealth.
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