Art. 6
Relazione tra la rete eHealth e la Commissione
In vigore dal 22 ott 2019
Relazione tra la rete eHealth e la Commissione
1. La Commissione:
a)
partecipa alle riunioni della rete eHealth e le copresiede con il rappresentante dei membri;
b)
collabora con la rete eHealth e le fornisce sostegno in relazione alle sue attività;
c)
assicura i servizi di segreteria per la rete eHealth;
d)
sviluppa, applica e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate relative ai servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online;
e)
sostiene la rete eHealth nella verifica della conformità tecnica e organizzativa dei punti di contatto nazionali per l’eHealth ai requisiti per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari eseguendo i test e conducendo gli audit necessari. Esperti degli Stati membri possono assistere i controllori della Commissione.
2. La Commissione può partecipare alle riunioni dei sottogruppi della rete eHealth.
3. La Commissione può consultare la rete eHealth su questioni relative all’assistenza sanitaria online a livello dell’Unione e allo scambio di migliori pratiche in materia di assistenza sanitaria online.
4. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sulle attività svolte dalla rete eHealth.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:1765:oj#art-6