Art. 6

Relazione tra la rete eHealth e la Commissione

In vigore dal 22 ott 2019
Relazione tra la rete eHealth e la Commissione 1.   La Commissione: a) partecipa alle riunioni della rete eHealth e le copresiede con il rappresentante dei membri; b) collabora con la rete eHealth e le fornisce sostegno in relazione alle sue attività; c) assicura i servizi di segreteria per la rete eHealth; d) sviluppa, applica e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate relative ai servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online; e) sostiene la rete eHealth nella verifica della conformità tecnica e organizzativa dei punti di contatto nazionali per l’eHealth ai requisiti per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari eseguendo i test e conducendo gli audit necessari. Esperti degli Stati membri possono assistere i controllori della Commissione. 2.   La Commissione può partecipare alle riunioni dei sottogruppi della rete eHealth. 3.   La Commissione può consultare la rete eHealth su questioni relative all’assistenza sanitaria online a livello dell’Unione e allo scambio di migliori pratiche in materia di assistenza sanitaria online. 4.   La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sulle attività svolte dalla rete eHealth.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2019:1765:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo