Art. 7

Protezione dei dati

In vigore dal 22 ott 2019
Protezione dei dati 1.   Gli Stati membri, rappresentati dalle competenti autorità nazionali o da altri organismi designati, sono considerati titolari del trattamento dei dati personali da essi elaborati tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e attribuiscono in modo chiaro e trasparente le responsabilità tra i titolari del trattamento. 2.   La Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati personali dei pazienti elaborati tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online. In qualità di responsabile del trattamento, la Commissione gestisce i servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online e rispetta gli obblighi in capo a un responsabile del trattamento di cui all’allegato della presente decisione. La Commissione non ha accesso ai dati personali dei pazienti trattati tramite l’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online. 3.   La Commissione è considerata titolare del trattamento dei dati personali necessari per concedere e gestire i diritti di accesso ai servizi chiave dell’infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l’assistenza sanitaria online. Tali dati sono i recapiti degli utenti, compresi nome, cognome e indirizzo di posta elettronica, e la loro affiliazione.
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