Art. 6

Registro delle fonti

In vigore dal 17 ott 2019
Registro delle fonti Al fine di consentire l’esercizio del controllo degli originatori conformemente all’, gli originatori di documenti RESTREINT UE/EU RESTRICTED tengono, nella misura del possibile, un registro di tutte le fonti classificate utilizzate per produrre documenti classificati, compresi i dettagli delle fonti provenienti dagli Stati membri dell’UE, da organizzazioni internazionali o da paesi terzi. Se del caso, le informazioni classificate aggregate sono contrassegnate in modo da preservare l’identificazione degli originatori delle fonti classificate utilizzate.
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