Art. 8

Contrassegni di classifica per esteso

In vigore dal 17 ott 2019
Contrassegni di classifica per esteso 1.   Le informazioni che devono essere classificate sono contrassegnate e trattate come tali, a prescindere dalla loro forma materiale. Il livello di classifica è comunicato chiaramente ai destinatari mediante un contrassegno di classifica, se le informazioni sono fornite per iscritto su carta, supporti di memorizzazione rimovibili o utilizzando un sistema di comunicazione e informazione (CIS) o mediante annuncio, se le informazioni sono fornite oralmente, ad esempio in una conversazione o una presentazione. Il materiale classificato è contrassegnato materialmente in modo da consentire una facile identificazione della sua classifica di sicurezza. 2.   Sui documenti, il contrassegno di classifica completo RESTREINT UE/EU RESTRICTED è scritto in stampatello, in francese e in inglese, conformemente al paragrafo 3. Il contrassegno non è tradotto in altre lingue. 3.   Il contrassegno di classifica RESTREINT UE/EU RESTRICTED è apposto come segue: a) centrato nell’intestazione e nel piè di pagina di ogni pagina del documento; b) il contrassegno di classifica è scritto su una sola riga, senza spazi da nessuno dei lati della barra; c) in lettere maiuscole, con carattere «Times New Roman 16», in grassetto e con un bordo su ciascun lato. 4.   Quando è creato un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED: a) ciascuna pagina è contrassegnata chiaramente con il livello di classifica; b) ciascuna pagina è numerata; c) il documento reca un numero di riferimento e un oggetto che non è in sé un’informazione classificata, a meno che non sia contrassegnato come tale; d) tutti gli allegati e il materiale accluso sono elencati, ove possibile, sulla prima pagina; e) il documento riporta la data in cui è stato creato.
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