Art. 4
Assegnazione del livello di classifica
In vigore dal 17 ott 2019
Assegnazione del livello di classifica
1. Il personale che redige un documento sulla base delle informazioni di cui all’ verifica sempre se il documento debba essere classificato. La classificazione di un documento come ICUE implica una valutazione e la decisione, da parte dell’originatore, che la sua divulgazione a persone non autorizzate potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri. Se i redattori nutrono dubbi sul fatto che il documento che redigono debba essere classificato come RESTREINT UE/EU RESTRICTED, è opportuno che consultino il capo unità o il direttore responsabile.
2. Un documento è classificato almeno RESTREINT UE/EU RESTRICTED se la sua divulgazione non autorizzata potrebbe, tra l’altro:
a)
ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche;
b)
provocare serie difficoltà a persone fisiche;
c)
rendere più difficile mantenere l’efficacia operativa o la sicurezza del personale dispiegato dagli Stati membri o da altri contributori;
d)
violare impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi;
e)
pregiudicare le indagini su un reato o agevolare la criminalità;
f)
svantaggiare l’Unione o gli Stati membri in negoziati commerciali o politici con altri soggetti;
g)
ostacolare l’efficace elaborazione o funzionamento delle politiche dell’Unione;
h)
compromettere la corretta gestione dell’Unione e le sue missioni in generale;
i)
portare alla scoperta di informazioni classificate a un livello superiore.
3. Gli originatori possono decidere di attribuire un livello di classifica standard alle categorie di informazioni che creano periodicamente. Essi garantiscono tuttavia che le singole informazioni ricevano il livello di classifica appropriato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1962:oj#art-4