Art. 2
Criteri per accedere alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED
In vigore dal 17 ott 2019
Criteri per accedere alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED
1. L’accesso alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED può essere autorizzato dopo che:
a)
è stata accertata la necessità che una persona abbia accesso a determinate informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED per poter svolgere una funzione o un compito professionale per la Commissione europea;
b)
la persona è stata istruita sulle norme e sugli orientamenti di sicurezza pertinenti per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
c)
la persona ha preso atto delle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni in questione.
2. Ai tirocinanti della Commissione non sono assegnati compiti per i quali sia necessario accedere ad informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
3. L’accesso è negato o autorizzato per altre categorie di personale secondo la tabella riportata in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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