Art. 2

Criteri per accedere alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

In vigore dal 17 ott 2019
Criteri per accedere alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED 1.   L’accesso alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED può essere autorizzato dopo che: a) è stata accertata la necessità che una persona abbia accesso a determinate informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED per poter svolgere una funzione o un compito professionale per la Commissione europea; b) la persona è stata istruita sulle norme e sugli orientamenti di sicurezza pertinenti per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED; c) la persona ha preso atto delle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni in questione. 2.   Ai tirocinanti della Commissione non sono assegnati compiti per i quali sia necessario accedere ad informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 3.   L’accesso è negato o autorizzato per altre categorie di personale secondo la tabella riportata in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1962:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo