Art. 13

Controllo dell’originatore

In vigore dal 17 ott 2019
Controllo dell’originatore 1.   L’originatore esercita il «controllo dell’originatore» sulle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED che ha creato. L’autorizzazione preventiva per iscritto dell’originatore è necessaria prima che le informazioni possano essere: a) declassificate; b) utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore; c) divulgate a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale; d) comunicate a una parte esterna alla Commissione ma interna all’UE; e) comunicate a un contraente o potenziale contraente con sede in un paese terzo. 2.   I detentori di informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED hanno ottenuto l’accesso alle informazioni classificate per poter svolgere le proprie funzioni. Sono responsabili del trattamento, archiviazione e protezione corretti delle informazioni conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. A differenza degli originatori delle informazioni classificate, i detentori non sono autorizzati a decidere in merito alla declassificazione o alla successiva divulgazione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED a paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 3.   Se non è possibile individuare l’originatore di un documento RESTREINT UE/EU RESTRICTED, il dipartimento della Commissione che detiene le informazioni classificate esercita il controllo dell’originatore. Il gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione è consultato prima che le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED siano comunicate a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
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Controllo dell’originatore (Art. 13 Decisione (UE) 2019/1962) — Testo vigente | Portale Normativo