Art. 33

Comunicazione eccezionale ad hoc di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED

In vigore dal 17 ott 2019
Comunicazione eccezionale ad hoc di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED 1.   Se la Commissione o uno dei suoi dipartimenti stabilisce che è necessario comunicare informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED in via eccezionale a un paese terzo, un’organizzazione internazionale o un’entità dell’UE, ma non esiste un accordo sulla sicurezza delle informazioni o un accordo amministrativo, si applica la procedura di comunicazione eccezionale ad hoc. 2.   I dipartimenti della Commissione contattano l’autorità di sicurezza della Commissione, che consulta il gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione. 3.   Dopo aver consultato il gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione, la Commissione può, su proposta del membro della commissione competente in materia di sicurezza, autorizzare la comunicazione delle informazioni in questione.
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