Art. 31

Scambio di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con gli Stati membri

In vigore dal 17 ott 2019
Scambio di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con gli Stati membri 1.   Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere condivise con gli Stati membri se il destinatario ha necessità di conoscere. 2.   Alle informazioni classificate degli Stati membri che recano un contrassegno nazionale di classifica equivalente (8) e sono state fornite alla Commissione è garantito lo stesso livello di protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
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Scambio di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con gli Stati membri (Art. 31 Decisione (UE) 2019/1962) — Testo vigente | Portale Normativo