Art. 30
Condivisione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con altre entità dell’Unione
In vigore dal 17 ott 2019
Condivisione di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED con altre entità dell’Unione
1. Le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono condivise con un’altra istituzione, agenzia, organo o ufficio dell’Unione se il destinatario ha necessità di conoscere e l’entità ha un corrispondente accordo giuridico con la Commissione.
2. Nella Commissione, l’ufficio di registrazione delle ICUE gestito dal segretariato generale è di norma il principale punto d’ingresso e uscita per gli scambi delle informazioni classificate con altre istituzioni, agenzie, organi e uffici dell’Unione. Tuttavia, le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere condivise direttamente con i legittimi destinatari.
Storico versioni
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